ALIMENTI: INDICAZIONI NUTRIZIONALI E GLI HEALTH CLAIMS

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di Valeria Di Donna

Il packaging più attraente, il prezzo, la comodità nel quale il prodotto viene dispensato, i messaggi accattivanti, il contenuto di calorie, l’assenza di zuccheri, i valori nutrizionali: sono questi i parametri attraverso i quali il consumatore fa delle scelte al supermercato mentre fa la spesa.

Oggi faremo una breve panoramica di quello che in etichetta è consentito (e no) sui prodotti alimentari e come fare ad ottenere una nuova dicitura (un nuovo claim) per un alimento o ingrediente.

La prima distinzione da fare nella lettura di un’etichetta è quella tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative.

Il Regolamento No 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce quelle che sono le informazioni che il produttore (o venditore ultimo) deve apporre sulla confezione per informare in maniera trasparente il consumatore su quello che sta comprando e che, in un secondo tempo, andrà a mangiare. Tra queste informazioni troviamo, citate all’Art. 9 del Regolamento, la denominazione dell’alimento, l’elenco ingredienti, la presenza di allergeni, la percentuale di alcuni ingredienti, le quantità della confezione, la scadenza, le modalità di conservazione (per citarne alcuni). 

Tra le facoltative invece, troviamo facilmente quelle definite come indicazioni nutrizionali o nutritional claimcome ad esempio “ricco di fibre”, “senza zuccheri”, “light”, che però non sono da confondere con le indicazioni sulla salute, o health claims, i quali sottolineano invece un effetto benefico sulla salute, come ad esempio “contribuisce a rafforzare le difese naturali dell’organismo”.

La Commissione Europea, nel 2006, ha adottato il Regolamento No 1924/2006 (o Regolamento Claims) per far fronte alla necessità di armonizzare queste diciture, con scopo primo quello di garantire un’informazione chiara al consumatore e soprattutto definire dei requisiti (scientifici) sui quali si basano queste diciture.

Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, il regolamento Claims all’allegato I, riporta le “Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione” come ad esempio “fonte di fibre”: l’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. In questa sezione sono infatti stati standardizzate queste espressioni e rese comuni a tutti gli stati Membri.

Discorso diverso invece per le indicazioni sulla salute. L’introduzione di tale regolamento ha sancito per esse una vera a propria pre-validazione da parte dell’Autorità della Sicurezza Alimentare (EFSA) e della Commissione prima dell’utilizzo sulle etichette alimentari. In questo senso, l’EFSA ha il compito di valutare, tramite il suo parere scientifico, la veridicità dell’associazione alimento-effetto benefico, secondo una correlazione causa-effetto e approvare quindi, in seconda battuta, il relativo claim. La validazione da parte delle autorità permette l’utilizzo del claim salutistico.

Il Regolamento Claims descrive come sottomettere una richiesta di autorizzazione, la quale è accompagnato da una guida, rilasciata da un Panel di EFSA, dove vengono riportate le istruzioni su come fornire il materiale necessario alla valutazione.

Negli anni è diventato evidente quando l’approvazione di un health claim sia un processo difficile: molte sono state le proposte non approvate. Le evidenze scientifiche a supporto, solitamente, non sono tali da confermare la relazione causa-effetto e quindi vengono bocciate dai Panel di EFSA.

Risulta pertanto evidente che prima di predisporre un’etichetta o una pubblicità di un integratore alimentare è necessario coinvolgere non soltanto il reparto marketing e commerciale dell’azienda, ma anche e soprattutto il regolatorio che con le proprie competenze tecniche è in grado di verificare se tutti i contenuti sono adeguati e conformi alla normativa.

Biochem consulting, grazie al suo team di esperti nel settore può assistere le aziende nella fase di verifica dei contenuti da riportare in etichetta e conformità alla normativa.

BIOCHEM sarà presente al 61° Simposio AFI, che si terrà presso il Palacongressi di Rimini, dall’8 al 10 giugno, Stand n.6 nell’Exhibition Area.

Per maggiori informazioni, per organizzare la tua visita o per fissare un appuntamento in fiera con i nostri consulenti, chiamaci al numero 081.820.8870, saremo lieti di aiutarti.

www.biochem.it – info@biochem.it

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