di Claudia Addesso
Un’importante novità normativa ha riguardato, recentemente, il mondo dei cosmetici. E’ entrato in vigore un nuovo Regolamento che ha introdotto sostanziali modifiche per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici.
Quest’ultimo, il n. 2023/1545 dell’UE, emanato il 26 luglio 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 luglio 2023, rappresenta un aggiornamento del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici e ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione della salute dei consumatori.
Le fragranze sono composti organici ampiamente utilizzati nei profumi e in altri prodotti cosmetici, ma anche in detergenti, ammorbidenti ed altri prodotti per uso domestico. Si stima che la percentuale di individui allergici a tali fragranze nell’Unione Europea sia tra l’1 e il 9 %.
Risulta, quindi, di fondamentale importanza fornire precise informazioni sulla potenziale presenza delle singole fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici e nei detergenti.
Attualmente, è previsto un elenco di 24 fragranze allergizzanti, che, se presenti nei prodotti, devono essere evidenziate in etichetta in base all’allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009.
In seguito alla richiesta della Commissione Europea di aggiornare l’elenco di tali fragranze allergeniche, il Comitato Scientifico per la sicurezza dei consumatori (CSSC) ne ha individuate ulteriori 56, non soggette, fino ad oggi, all’obbligo di etichettatura individuale.
Alla luce di questo parere, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno modificare l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009, introducendo l’obbligo di indicare singolarmente in etichetta le nuove fragranze allergeniche qualora la loro concentrazione superi lo 0,001 % nei prodotti senza risciacquo e lo 0,01 % nei prodotti con risciacquo.
Inoltre, le sostanze come i preapteni e i proapteni, che possono trasformarsi in allergeni da contatto tramite ossidazione con aria o bioattivazione, sono soggette alle medesime restrizioni e requisiti regolatori delle fragranze allergizzanti. Sono state, inoltre, allineate le denominazioni di tali sostanze con quelle dell’ultima versione del CosIng e raggruppate quelle simili sotto una voce unica.
Nel caso di più denominazioni comuni per una sostanza, in etichetta si utilizzerà il nome specifico indicato nell’elenco degli ingredienti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1223/2009, al fine di rendere l’etichettatura più comprensibile ai consumatori. La modifica dell’allegato III ha, infine, riguardato l’aggiornamento degli isomeri e la modifica dei rispettivi numeri CAS e CE delle singole sostanze allergeniche.
Il periodo di transizione
È fondamentale sottolineare che il nuovo Regolamento ha previsto un periodo di transizione per gli operatori economici che va dai 3 ai 5 anni, per consentire loro di adeguare i propri prodotti cosmetici alle nuove disposizioni.
Quali sono le Tempistiche da rispettare?
- I prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi al nuovo Regolamento.
- I prodotti cosmetici già immessi sul mercato prima del 31 luglio 2026, potranno ancora essere messi a disposizione fino al 31 luglio 2028. Dopo tale data anche questi prodotti non potranno più essere messi a disposizione se non conformi al nuovo Regolamento.
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