di Anthea Palo
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), relativamente alla parte dell’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi, è stato soggetto a importanti modifiche dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Tale normativa recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Sono state introdotte due importanti novità:
- l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
- è introdotto l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
I soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale sono sia i produttori degli imballaggi che gli utilizzatori degli stessi (quindi aziende dei vari settori). Questa interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall’art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue “Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa…”.
La suddetta previsione normativa ha disposto, inoltre, che i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 deve essere dunque applicato a qualsiasi tipologia di imballaggio e confezionamento, inserendo l’obbligatorietà di identificare i materiali di fabbricazione.
In caso in cui non vi sia spazio per indicare le informazioni obbligatorie in etichetta in compliance con la normativa, è possibile fare ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) in modo da rendere possibile la completa comunicazione al consumatore finale e favorire il corretto smaltimento dell’imballaggio.
Lo scorso 8 Giugno si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani, giorno che costituisce l’occasione per riflettere sui benefici degli oceani e della natura e sulla necessità di preservarli con cura.
Purtroppo però, dai risultati di un recente studio è emerso che la plastica totale accumulata nel Mar Mediterraneo è nell’ordine di grandezza di 1.178.000 tonnellate, con un possibile range da 53.500 a 3.546.700 tonnellate (fonte: Boucher, J. & Bilard, G. (2020). The Mediterranean: Mare plasticum. Gland, Switzerland: IUCN). Gli autori stimano una dispersione di plastica annuale media di 229.000 tonnellate, costituite dal 94% di macroplastiche e dal 6% di microplastiche. Secondo il rapporto tra i primi tre paesi che contribuiscono alla dispersione di plastica vi è l’Italia.
Da questi dati, risulta dunque più che attuale e fortemente necessaria una normativa a favore della sostenibilità ambientale, in modo da ridurre l’inquinamento dettato dalla disinformazione sullo smaltimento dei materiali, e da aumentare la possibilità di raccolta e riciclo degli stessi. Tutto ciò con lo scopo e la speranza di fare un passo verso un mondo sempre più green.
Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, come si è potuto comprendere, lascia spazio a molti dubbi interpretativi. A tal proposito, per la corretta compliance normativa e per evitare di ricadere in sanzioni, il team di esperti di Biochem Consulting è in grado di supportare le aziende nella corretta interpretazione delle disposizioni normative, così da distinguere i contenuti obbligatori da quelli che continueranno ad essere facoltativi su tutti gli imballaggi del settore medicale, cosmetici ed integratori alimentari.
Resta aggiornato su www.biochem.it
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